Lo stato di salute incompatibile col regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermita’ fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non e’ limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona detentiva, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignita’ che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria. Anche la mancanza di cure mediche appropriate e, piu’ in generale, la detenzione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravita’ di una malattia che potrebbe avere altrove assistenza idonea puo’, pertanto, in linea di principio, costituire un trattamento contrario al senso di umanita’. Corte di Cassazione, 13 aprile 2018, n. 16535